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Torelli: Secoli Agostiniani - Tomo IV

Agostino e san Giovanni: affresco a Tolentino

Agostino e san Giovanni: affresco a Tolentino

 

 

ANNO 1244

Anni di Christo 1244 - della Religione 858

 

 

 

 

1 - Innocenzo Sommo Pontefice, havendo più volte nell'anno scorso tentato e fatto altresì tentare l'animo di Federico Imperatore, e procurato con ogni sua maggior industria di ridurlo alla pace et alla sodisfattione, che doveva alla S. Chiesa dare per tante e tante enormità che haveva commesse contro di quella, e trovandolo mai sempre più contro di quella protervo e crudele, e temendo in oltre egli medesimo della sua propria persona, pensò d'abbandonare l'Italia e di trasferirsi nella Francia, antico e sicuro asilo dei Sommi Pontefici. Così dunque, portatosi prima nella sua Patria di Genova, indi a poco imbarcatosi sopra d'alcune galere, in compagnia de' Cardinali, se ne passò nella Francia et andò a fermare la S. Sede nella Città di Lione. Ove subito giunto intimò un Concilio Generale nella detta Città, da doversi celebrare nell'anno seguente, al quale citò a dovervi comparire lo stesso Federico, per rispondere a varie accuse dategli contro della sua persona: così scrivono Emilio, l'Aventino, lo Spondano, il Bzovio, il Rainaldi, etc.

2 - Prima però, che egli partisse di Roma e d'Italia, il buon Pontefice essendo passati in quella Santa Città li Religiosi della Congregatione della Toscana dell'Ordine nostro, uno cioè a dire o due per Convento, come egli medesimo haveva per sua Bolla espressa commandato nel fine dell'anno scorso, quale in quel tempo producessimo, per intendere ciò che egli ordinava di vantaggio per la Riforma dell'Ordine. Egli, subito che giunti furono, li commandò che incontanente si congregassero a Capitolo, perochè egli voleva che ivi, alla presenza del Card. Riccardo, facessero tutti la Professione della Regola et Ordine di S. Agostino, formassero nuove Costitutioni col consiglio e l'assistenza ancora di due Abbati Cisterciensi, cioè quello di Fallera e di Fossa nuova. Per la qual cosa eglino prontamente ubbidirono et in pochi giorni fecero tutto ciò che desiderava la Santità sua. Gli Atti poi di questo Capitolo furono confirmati e sottoscritti dallo stesso Card. Protettore, come anche le nuove Constitutioni; e tutto ciò appunto testificato si legge in un libro manoscritto in carta pergamena, il quale si conservava nella Libraria del Convento nostro di S. Maria del Popolo in Roma, ove un'Autore Anonimo nell'anno 1259 scrisse per appunto la seguente Nota.

3 - Nota: quod de Anno Domini 1244 de Mense Martij Pontificatus D. Innocentij IV Anno primo, de mandato ipsius Innocentij IV, Fratres Eremitae de Thuscia congregati fuerunt in Urbe; et ibi factum est primum Capitulum in Urbe ex praecepto ipsius Innocentij. In quo Capitulo praefuit authoritate Apostolica Reverendissimus D. Riccardus S. Angeli Diaconus Cardinalis; et in quo Capitulo omnes susceperunt et acceptaverunt Regulam S. Augustini, et eam professi sunt; et in quo Capitulo factae sunt plures Constitutiones de consilio quorundam Cistercensium (nempe Abbatum de Fallera et Fossanova) in quarum fine reperi ita scriptum videlicet: Ego Riccardus S. Angeli Diaconus Cardinalis datus Corrector et Provisor dictis Fratribus Eremitis a dicto Summo Pontifice, ad maiorem evidentiam praedictorum, et perpetuam memoriam, hanc supradictam scripturam mei Sigilli feci munimine roborari.

4 - Questa è per appunto la memoria nuda e pura che di questo grand'affare si conserva nell'accennato libro manoscritto nella sudetta Libraria di S. Maria del Popolo. Osservo però io che non dice questo Scrittore antico in qual luogo di Roma si facesse il detto Capitolo: quanto a me gli è certo, che non si fece nel Convento di S. Trifone, hora detto di S. Agostino; perochè questo Monistero non era ancora in questo tempo dell'Ordine nostro, ne tampoco lo fu fino all'anno 1287 in cui donato fu all'Ordine nostro da Papa Honorio IV, come in quel tempo dimostraremo; si che io mi persuado certamente, che questo Capitolo celebrato fosse nel Convento istesso di S. Maria del Popolo, benchè l'Autore citato non lo dica: se poi questo Convento entrasse in questa Unione, io per me dico assolutamente di no per due ragioni evidenti: l'una è, perché questa non era nella Toscana, a gli Eremiti della qual Provincia solamente era diretta la Bolla dell'Unione; l'altra poi anche più convincente, la cavo da un'altra Bolla d'Innocenzo data in Lione di Francia a' 29 di luglio l'Anno 6 del suo Pontificato, e di Christo 1248 diretta al Card. Riccardo Protettore, in cui li commandava, che dar dovesse luogo in Roma alli detti Eremiti della Toscana dell'Ordine di S. Agostino, senza pregiudicio però d'alcuno; perochè dovendo essi sovvente andare o mandare a Roma qualche Religioso per trattare li loro affari, faceva loro di mestieri di qualche Monistero ove dimorare potessero honestamente conforme la loro professione e stato. Dal che chiaro si comprende che non s'era a loro unito il Convento del Popolo, perché non haverebbero havuta occasione di chiederne un nuovo al Papa se havessero quello posseduto. Questo poi stimo, o che fosse membro di qualch'altra Congregatione (che non ve ne mancavano dell'altre in Italia) o pure, che ad usanza di molti altri Monisteri solo da per se stesso vivesse sotto la protettione della S. Sede. La Bolla suddetta del 1248 la daremo, col Divino favore, in quell'anno.

5 - Fatta, che fu poi la detta Unione de gli Eremiti della Toscana alla Regola et Ordine di S. Agostino, e finito di celebrarsi il Capitolo con tutte l'altre fontioni necessarie, il Card. Riccardo Protettore, gli assolse tutti, cioè a dire, quelli che s'erano uniti dalle Regole e da gli Ordini, quali prima professati havevano; e forse ancora gli Agostiniani istessi, come ragionevolmente mi persuado dall'antiche loro Costitutioni, e da altre loro osservanze nel suddetto Capitolo antiquate. Ma, perché alcuni di loro molto semplici in vero, et in particolare li Religiosi del Convento di Santa Maria di Murceto nella Diocesi di Pisa, li quali prima erano stati dell'Ordine di S. Benedetto, et havevano qualche scrupolo sopra la detta assolutione datali dal Cardinale, ricorsero al Papa, e gli chiesero anche la sua; ed egli per consolarli e per quietare le coscienze loro, confirmò la detta assolutione con la Bolla, che siegue. Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

6 - Dilectis filijs Priori et Fratribus S. Mariae de Murceto Pisanae Dioecesis salutem, etc. Ad observationem Regulae S. Benedicti quam in Eremo vestra fuisse vos professos asseritis, denunciamus vos authoritate praesentium non teneri. Datum Laterani 7 kal. aprilis Pontif. Anno primo.

7 - E dubitando il Pontefice, che altri ancora non fossero da' medesimi scrupoli travagliati, si risolse, indi a due giorni, di ratificare e confirmare con un'altra sua Bolla l'assolutione, che data haveva il Cardinale a tutti in universale dalle loro Regole et Ordini, quali professati havevano prima, che alla Regola et Ordine di S.Agostino s'aggregassero: ecco la Bolla. Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

8 - Dilectis filijs Priori et Fratribus Eremitis in Thuscia Ordinis S. Agustini. Cum per dilectum filium nostrum R. S. Angeli Diaconum Cardinalem a promissione, quam de observando Ordine S. Benedicti, vel quocumque alio feceratis, de speciali mandato nostro, sitis penitus absoluti. Nos absolutionem ipsam ratam et gratam habentes, illam authoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Datum Laterani 5 kal. aprilis Pont. Anno primo. Produconsi ambe queste Bolle dal P. Vadingo nel suo Apologetico nel Tomo primo, e dal P. Errera nella Risposta Pacifica a car. 230.

9 - Richiederebbe hora l'Ordine della Storia, che noi andassimo seriamente investigando, quanti Conventi stranieri all'Ordine nostro in questo Capitolo s'unissero, di qual'Ordine fossero, in quali paesi si ritrovassero, che titoli havessero, e quanti poi finalmente fossero tutti quelli dell'Ordine così unito ed accresciuto; ma perché appresso di verun Autore non ne habbiamo potuto ritrovare il Cattalogo distinto, non potiamo per tanto, né compire col debito di diligente et acurato Scrittore, né sodisfare alla ragionevole curiosità de' Lettori. Uno ben si ne ritroviamo di tutto quest'Ordine della Toscana così unito, fatto in un Capitolo Generale celebrato nel Convento di S. Salvatore di Cascina poco lungi da Pisa, l'anno di Christo 1251 di cui ampiamente scriveremo sotto di quell'anno, registrandolo tutto quant'è alla lettera. Ma, perche non fa distintione d'un Convento dall'altro, ne si spiega quali fossero dell'Ordine vecchio di S. Agostino, e quali de gli altri Ordini a quello uniti, quindi in questo luogo non ci curiamo di mentovare alcuno, per non dire per avventura, una cosa per un'altra.

10 - Questo ben si solo potiamo qui dire di certo, et è questo, che il Convento di sopra mentovato di S. Maria di Murceto nella Diocesi Pisana, e fu dell'Ordine di S. Benedetto, fu uno de gli uniti, e ciò evidentemente costa per la Bolla, poco dianzi data sotto il numero 6 di quest'anno. Anche il Convento di Valle Buona, o Villa Buona nella Graffagnana, allo scrivere di Cesare Franciotti nella sua Storia di Lucca a car. 542 fu uno de' Conventi delle Montagne di Lucca, che s'uni, per ordine di Papa Innocenzo, all'Ordine di S. Agostino. Non specifica però quest'Autore, se egli fosse un Convento di quegli Agostiniani, li quali non soggiacevano ad alcun Generale, ma da per se stessi reggevansi, o pure se fosse dell'Ordine di S. Benedetto o d'altro da quello diverso.

11 - Così potiamo parimente tenere per costante, che li due Conventi di S. Leonardo della Selva del Lago e di Monte Specchio, furono de gli uniti, et erano dell'Ordine di S. Agostino, peroche, come già nel suo luogo dimostrassimo, riceverono la Regola di S. Agostino, per ordine di Gregorio IX, dal Vescovo di Siena l'anno 1231. Dell'Ordine vecchio poi di S. Agostino, a cui fecesi la detta unione d'Eremiti, potiamo dire di sicuro, che uno fosse quello antichissimo di S. Salvatore di Fultignano, hora detto di Lecceto, quello di Firenze, quello d'Orvieto, quello del Monte Cimino, ed altri ancora, de' quali costa che furono ab antiquo Agostiniani, come ne' suoi luoghi chiaramente provammo. De gli altri non ci avventuriamo di dire alcuna cosa, per non togliere ad indovinare; nel suddetto Anno del 1251 ne tornaremo a favellare più di proposito.

12 - In tanto e sarà bene che torniamo a vedere, che cosa di vantaggio facesse il Pontefice Innocenzo doppo che egli hebbe l'Ordine di S. Agostino nella Toscana con questi nuovi Monisteri accresciuto. La prima cosa dunque che egli facesse doppo dell'acennate cose fu di confirmare la Regola di S. Agostino alli detti Frati Eremiti della Toscana all'Ordine di S. Agostino così uniti, concedendoli, che possino e debbano quella osservare; e di vantaggio, che possino, e debbano recitare l'Officio Divino secondo il Rito della Chiesa Romana: fu data la Bolla a' 29 di marzo in quest'anno presente del 1244 e leggesi poi questa nel Bollario del P. Empoli a car. 165 et è la seguente: Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

13 - Dilectis filijs, Priori et Fratribus Eremitis in Thuscia Ordinis S. Augustini, salutem et Apostolicam benedictionem. Pia desideria devotorum eo debemus benigno favore prosequi, quo in ipsis Dei gloria, et animarum salus noscitur contineri. Cum igitur perennis obtentu premij sub B. Augustini Regula Conditori omnium humiliter famulari, et Divinum Officium secundum Ecclesiae Romanae consuetudinem elegeritis celebrare. Nos vestris praecibus favorabiliter annuentes, dictam Regulam authoritate Apostolica Devotioni vestrae duximus concedendam statuentes, ut vos et successores vestri perpetuis futuris temporibus observetis eandem, et Officium ipsum secundum praefatam consuetudinem celebretis. Nulli ergo omnino hominum liceat, etc. Datum Laterani 2 kal. aprilis Pontif. nostri Anno I.

14 - Ma qui si fa sentire con movere un gran dubbio, e quasi indissolubile, a suo giudicio, il P. F. Luca Vadingo, ed è questo; perochè dice egli, che da questa Bolla manifestamente si convince, che niuno di quegli Eremiti, prima dell'Unione, osservava la Regola di S. Agostino, perochè altrimente, non gli havrebbe data, doppo l'unione, facoltà così in universale, d'osservare la Regola di S. Agostino e di recitare l'Officio secondo l'uso, et il rito Romano: così egli nel suo Apologetico, e nell' accennato paragrafo 3.

15 - Tutta volta a quest'argomento facilmente risponde il dotto Errera, e ben' a lungo nella sua Risposta Pacifica, e più brievemente nel Clipeo della detta Risposta a car. 356 che da quella altro inserire non si puole, fuorichè non tutti quegli Eremiti osservavano prima dell'Unione la Regola di S. Agostino, e non tutti officiavano secondo il Rito della Romana Chiesa; come è chiaro di quelli, che prima erano dell'Ordine di S. Benedetto, o d'altr'Ordine diverso dall'Agostiniano: ma perciò non ne siegue poi ciò, che pretende il P. Vadingo, cioè a dire, che niuno de' detti Eremiti osservasse prima la Regola suddetta, et officiasse alla Romana; perochè se prima con un'altra Bolla gli haveva uniti all'Ordine et alla Regola di S. Agostino, bisogna ben direttamente concludere, che gli Eremiti di detto Ordine di S. Agostino osservassero la detta Regola: quanto all'Officio puol ben' essere, che prima, ne meno li medesemi Agostiniani lo recitassero alla Romana; ma della regola implica il pensare, non che il dire il contrario.

16 - E per far meglio capire al P. Vadingo questa verità, produce un bell'esempio a pari il nostro Errera suddetto; dice egli: si come se il Pontefice unisse li Canonici Regolari e li Monaci claustrali Cisterciensi del Regno di Navarra in una Congregatione istessa di Canonici sotto la Regola di S. Agostino, certo, che a questi, in cotal guisa uniti, ottimamente, e con ogni verità potrebbe dire: Cum vos elegeritis sub B. Augustini Regula et Ordine Canonico Domino famulari, et Divinum Officium secundum morem Romanae Ecclesiae celebrare, etc. come appunto si dice da Papa Innocenzo nel caso nostro; e nondimeno d'indi non ne seguirebbe, che alcuni di que' Canonici uniti non havesse prima di quell'Unione, osservata la Regola del nostro P. S. Agostino, e recitato l'Officio alla Romana. Discorso è questo così chiaro, che mi maraviglio molto, che non lo capisce subito il nostro concertante.

17 - Havendo ricevute non so quali ingiurie da un certo Soldato, chiamato Cortabraga, e da alcuni altri Secolari Sanesi, per causa d'alcuni Mortorij, et anche per altre cose, il Priore et i Fratri dell'Eremo di S. Salvatore della Selva del Lago, hoggi detto Leccetto, il quale però in questo tempo più probabilmente chiamavasi di Fultignano; et essendo ricorsi a chiedere giustitia e protettione al Sommo Pontefice Innocenzo; egli subito in difesa loro spedì una Bolla al Piovano di S. Agnese della Diocesi di Siena commandandoli espressamente, che dovesse far chiamare le parti, e senza ammettere alcuna appellatione, dovesse decidere la causa per Giustitia, facendo, se il bisogno lo richiedesse, osservare et esequire la sentenza sotto pena della scomunica; sforzando anche li testimonij con la stessa censura a dover comparire per udire la verità. Fu data questa Bolla alli 11 d'aprile di quest'anno, e producesi da Ambrogio Landucci Vescovo di Porfirio nella sua Selva Leccetana a car. 34 et è del seguente tenore: Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

18 - Dilecto filio Plebano S. Agnetis Dioecesis Senensis salutem, etc. Dilecti filij Prior et Fratres Eremi S. Salvatoris de Sylva laci Ordinis S. Augustini, nobis conquerendo monstrarunt, quod Cortabraca, Miles, et quidam alij Laici Senensis Civitatis et Dioecesis super Mortuarijs et alijs rebus iniuriarunt eisdem. Ideoque discretioni tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus partibus convocatis, audias causam et apellatione remota, debito fine decidas, faciens quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint nominati, si se, gratia, odio vel timore, substraxerint, per censuram, eadem cessante appellatione, compellas veritati testimonium perhibere. Datum Laterani 11 Idus Aprilis, Pontif. nostri Anno primo.

19 - Indi ad otto giorni, concesse pure un'altra gratia singolare a tutti gli Eremiti dell'Ordine di S. Agostino nella medesima Toscana, e fu di potere assolvere dalla Scommunica, dalla Sospensione, et anche dall'Interdetto tutti quelli li quali havessero volsuto vestirsi dell'habito loro, et entrare nella loro Religione; e questa medesima gratia la replicò a favore de' medesimi Frati a' 27 dello stesso mese d'aprile di quest'anno medesimo. La Bolla poi prima e seconda si conservano nell'Archivio di S. Agostino di Siena, et anche in quello di Lecceto, ve ne sono copie del seguente tenore: Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

20 - Dilectijs filijs Priori et Fratribus Eremitarum Ordinis S. Augustini in Thuscia salutem et Apostolicam, etc. Quia ex Apostolici cura tenemur officij circa Religionis augmentum attenti, et vigiles inveniri, super ijs digne votis vestris annuimus, in quibus honorem vestri Ordinis, et animarum profectum contineri sentimus. Hinc est, quod nos praecibus vestrae devotionis inducti, ut volentibus vestro aggregari Collegio qui Suspensionibus, aut Interdicti, vel Excommunicationis sententijs sunt ligati, tu, fili Prior, beneficium poscis, iuxtam formam Ecclesiae impatiri, et ipsos in Fratres recipere valeatis, vobis authoritate praesentium indulgemus; ita tamen, quod si aliqui ex eisdem, propter debitum, huismodi sententijs sunt ligati, de ipso prius satisfaciant ut tenentur. Nulli ergo omnino hominum liceat, etc. Datum Laterani 13 kal. Maij, Pontific. nostri Anno primo.

21 - Un'altra simile gratia concesse parimente lo stesso Pontefice a tutti li Priori de' Frati Eremitani di S. Agostino nella Spagna con le medesime parole della data nel numero passato, eccettuato il titolo, che è questo: Innoc. Episcopus, etc. Dilectis filijs Prioribus Fratrum Eremitarum in Hispania Ordinis S. Augustini, etc. La Bolla originale si conserva nell'Archivio del nostro Monistero di Nostra Signora della Gratia di Lisbona, Metropoli del Portogallo, e la produce alla Lettera il P. Nicola Plenevaulx nel Primate Agostiniano lib. 7, cap. 12, a car. 531, fu poi data questa Bolla ai 22 di maggio nel Laterano l'anno primo.

22 - Ritroviamo altresì, che in questo anno havendo il Generale, et i Frati Eremitani dell'Ordine di S. Agostino, presentata una Supplica al Pontefice medesimo in cui gli esponevano, che molte delle loro Chiese, e Monisteri, per la loro grande antichità, non potevano più sossistere et erano vicini a cadere; laonde havevano gran bisogno d'essere risarciti e rifatti; né potendo essi, per la loro estrema povertà ad una tanta ripartitione supplire, ricorrevano per tanto alla protettione di S. Santità, affinchè si degnasse di raccomandarli alla pietà e carità dei Prelati e dei Fedeli della Christianità; e per meglio innanimarli ad una tanta opera pia, si compiacesse di concedere qualche Indulgenza a quelli che visitassero le loro Chiese in varie Solennità dell'anno, e per il rifacimento delle dette Chiese alcuna elemosina facessero. Per la qual cosa, mosso a pietà il buon Pastore, spedì ben tosto una Bolla diretta a tutti i fedeli Christiani d'ogni grado e conditione, data nel Laterano ai 26 d'aprile di quest'anno istesso; nella quale, con la maggior liberalità, che già mai in questi tempi s'usasse dai Romani Pontefici, concesse mille anni, ed altre tante Quarentene in perpetuo, con remissione di pena e di colpa a chiunque pentito e confessato, visitato havesse le Chiese dei PP. dell'Ordine di S. Agostino ogn'anno nelle Solennità del Santiss. Natale, della Circonsisione, Epifania, Rissurettione, Ascensione e Pentecoste; e così parimente nelle Feste dell'Assontione, Natività, Annunciatione della B. Vergine; et in oltre dalla Domenica della Settuagesima inclusive, fino alla Domenica delle Palme; e ne' giorni del Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo; e nelle Feste della Natività di S. Gio. Battista, de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, e di tutti gli altri Apostoli et Evangelisti; come parimente in tutte le Feste del glorioso P. S. Agostino, nella Solennità di tutti i Santi, e nei giorni in fine della Dedicatione di tutte le suddette Chiese dei PP. Agostiniani, et anche per tutte l'Ottave delle Feste mentovate; e nello stesso tempo poi fosse altresì con qualche pietosa limosina concorso all'accennato risarcimento delle Chiese del detto Ordine. La Bolla poi è questa: Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

23 - Universis Christi fidelibus praesentes Litteras inspecturis, salutem et Apostolicam Benedictionem. Quoniam (ut ait Apostolus) omnes stabimus ante Tribunal Christi recepturi prout in corpore gessimus, sive bonum fuerit, sive malum, oportet nos diem messionis extremum misericordiae operibus praevenire, ac aeternorum intuitu seminare in terris, quod reddente Domino, cum multiplicato fructu recolligere debeamus in Coelis; firmam spem, fiduciam quam tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet; et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus; et metet vitam aeternam. Cum igitur dilecti filij Generalis et Fratres Eremitarum S. Augustini Ordinis, sicut ipsi in sua nobis petitione monstrarunt, Domus et Ecclesiae eorum non modicum indigeant reparatione, nec propriae sufficiant facultates ad reparationem pradictarum cum sit eis necessarium per mendicata suffragia ... Itaque sicut Domos suscepimus in nostra protectione, et reparatione indigere noscantur non modicum sumptuosa; Nos cupientes, ut Domus et Ecclesiae praedictae congruis honoribus frequententur et reparentur, ac etiam conserventur; et ut Christi fideles eo libentius, causa devotionis confluant, et ad easdem Ecclesias et Domos, ac de reparatione et conservatione praedictarum manus protinus porrigant adiuctrices, quo ex hoc ibidem, dono caelestis Gratiae, uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia, et BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate consisi, omnibus vere poenitentibus, et confessis, qui in Nativitatis, Circuncisionis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes; necnon in Assumptionis, Nativitatis, Annunciationis; ac Purificationis B. Mariae; ac a Dominica Septuagesimae inclusive, usque ad Domenicam in Palmis; et die Mercurij, die Iovis, et die Veneris Hebdomadae sanctae, ac Nativitatis B. Io. Baptistae, ac Apostolorum Petri et Pauli; in solemnitatibus Apostolorum et Evangelistarum, ac in omnibus Festivitatibus S. Augustini, dictarum Ecclesiarum Dedicationis Festivitatibus, et celebritate omnium Sanctorum; et per ipsas Nativitatis, Circuncisionis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes; necnon Nativitatis, Assumptionis B. Mariae, et Nativitatis S. Ioannis Baptistae, et Apostolorum Petri et Pauli praedictarum festivitatum octavas, praefatas Ecclesias devote visitaverint annuatim, et ad reparationem et conservationem praedictarum manus porrexerint adiutrices, ut praefertur singulas videlicet festivitatum, et earum octavas, et celebritate, et dierum praedictorum videlicet a Dominica Septuagesimae usque ad Dominicam Palmarum mille Annos, et totidem quadragenas, illorum vero tantum festis praedictorum diebus, quibus praedictas Ecclesias visitaverint, et ad reparationem et conservationem earundem manus porrexerint adiutrices, ut prefertur, a poena et a culpa, misericorditer relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris Temporibus duraturis. Datum Laterani 6, kal. maij Pontif. nostri Anno primo.

24 - Questa è la copia fedele della detta Bolla, o Privilegio, concesso da Papa Innocenzo per la reparatione delle Chiese e Conventi della Religione, la maggior parte de' quali, per la loro molta antichità minacciavano rovina; e questa l'habbiamo trascritta dal Bollario Agostiniano del P. Empoli, ove sta registrata a car. 165 e 166. Intorno poi a questa Bolla altro non mi occorre di dire, fuori che una cosa sola, e questa molto grave; cioè, a quali delle tante Congregationi egli fosse concesso questo Privilegio, supposto che dell'Ordine antico e vero di S. Agostino vi fossero in Italia, intorno a cinque Corpi, li quali havevano il loro proprio Generale, conputandovi però quello di S. Guglielmo, cioè a dire, quello della Toscana, a cui aggregò Papa Innocenzo molti Conventi d'altri Eremiti nella stessa Toscana; quello della Lombardia e della Romagna, differente da quello del B. Gio. Buono; quello di Torre di Palma nella Marca, e quello di Monte Follio, o Folliano, nelle parti di Puglia e di Calabria; fuori d'Italia poi uno di certo ve n'era, il quale distendevasi per la Francia e per l'Inghilterra, et haveva il suo proprio Generale, et un altro parimente ve n'era nella Spagna, che pure da un Generale anch'egli era retto e governato. Hora addimando io a quali di questi Corpi dell'Ordine concesse egli questo Privilegio il Papa?

25 - Potressimo dire su le prime, che havendo egli accresciuto notabilmente, con l'aggregatione di tanti Eremiti di varj Ordini, quello della Toscana, egli a questo concesso l'havesse, masime, che di vero, mi faccio a credere, che così li Conventi dell'Ordine, come anche quelli de gli aggregati a quello, et in particolare quelli dell'Ordine di S. Benedetto fossero molto antichi; ma vedendo, che il Papa nel principio della Bolla, parlando de' Frati del detto Ordine, le Chiese e Conventi de' quali havevano, per la loro antichità, bisogno d'essere riparati, non dice. Cum igitur dilecti filij Gener. et Fratres Etremitrum S. Augustini Ordinis in Tuscia; titolo ordinario, che sempre diede il detto Pontefice a questo Corpo d'ordine, ma semplicemente Ordinis Eremitarum S. Augustini; né per la stessa cagione si puole intendere concesso a quello di S. Guglielmo; perché sempre i Pontefici nelle Bolle o Previlegi concessi a quest'Ordine, v'aggiungevano Ordinis S. Vuilelmi; né meno a quello di Torre Palma, né di Monte Follio, o Folliano, per la stessa cagione; nè finalmente a quello della Lombardia e Romagna, perochè anche nelle Bolle dirette a queste, troviamo che s'aggiungevano nel fine del titolo queste due Provincie, nelle quali disteso era; così Alessandro IV in una sua Bolla data in Anagni a' 13 di luglio l'anno primo del suo Pontificato, e di Christo 1255 al Gener. et a' Frati Eremiti dell'Ordine di S. Agostino nella Lombardia e Romagna dice: Dilectis filijs Priori Gen. et Fratribus Erem. Ordinis S. Augustini in Lombardia et Romaniola. Molto meno ciò sospettare si puole de gli Ordini de' Brettinensi e del B. Gio. Buono, perochè (oltre il non essere stati questi del vero antico Ordine di S. Agostino, né pullulati in verun conto da quello, ma a quello ben si semplicemente aggregati con privilegio della S. Sede Apostolica) solevano sempre i Pontefici, e massime Innocenzo, aggiungervi il loro titolo particolare, Fratres Ioannis Boni et de Brictinis, etc.

26 - Ma se non si puole direttamente intendere che fosse concesso questo Privilegio ad alcuni dei Corpi o Congregationi dell'Ordine, che erano nell'Italia, a chi dunque diremo che egli concesso fosse? Forsi a quel Corpo che era nella Francia et Inghilterra? non per la stessa ragione, perché i Papi, quando indrizzavano qualche Bolla a questo, v'aggiungevano in Francia et Anglia. Habbiamo l'esempio del mentovato Alessandro IV il quale in una Bolla diretta al Gener. di questo Corpo d'Ordine, data pure in Anagni a' 5 di luglio l'anno primo, che fu il 1255 così dice: Dilecto filio Priori Generali Fratrum Eremitarum Ordinis S. Augustini in Francia et Anglia, etc. Questa Bolla l'habbiamo trovata in questo nostro Archivio di S.Giacomo di Bologna, e la producessimo nella Prefatione del nostro secondo Tomo. A qual corpo dunque fu concesso il detto Privilegio? forsi in fine a quello che era disteso nella Spagna? no, perchè, come habbiamo veduto più sopra sotto il numero 21 quando i Papi inviavano Bolle a' Frati della Spagna, ci aggiungevano in fine in Hispania. Ma a chi dunque fu ella diretta questa Bolla?

27 - Io per me direi che fosse stato concesso questo Privilegio a tutto l'Ordine in universale; perochè, se bene mi persuado, che non tutti li Generali dei varij Corpi dell'Ordine, che erano per la Christianità distesi, di commune accordo, questa gratia al Pontefice chiedessero, ma uno solo, come si cava espressamente dal titolo della Bolla; qual poi si fosse questo, è molto difficile l'indovinarlo: io però, per quanto almeno si puole dalle congetture dedurre, sono di parere che egli non fosse Italiano, ma ben si più tosto Oltramontano, e precisamente Spagnuolo; la mia ragione è questa: perché la detta Bolla originale si ritrova in Ispagna nell'antichissimo Convento di S. Engratia di Caruajales nella Diocesi di Zamorra. Di questa verità ne fa fede il Raccoglitore del Supplemento dei Previlegi dei Frati Minori, il quale appunto a car. 124 di questa Bolla parlando, così dice: Sequitur quaedam Bullam, quae fuit reperta scripta in quadam Tabula in Ecclesia cuisdam Monasterij Ordinis S. Augustini in Oppido appellato Carujales, Diocesis Zamorensis. Et il P. Errera attesta d'haverne veduto un'antico transunto nell'Archivio della Cattedrale di Tortosa nel Registro dell'anno 1458 et ivi v'è altresì un'Istromento di D. Gio. d'Aragona e di Navarra, Vescovo d'Osca, il quale fa fede d'haver vedute alcune Bolle Papali originali, e fra l'altre v'è questa, quale egli intiera in quell'Istromento distende, come sta nel Bollario, l'Autore del quale dice d'haverla cavata da un Transunto, che si trovava nell'Archivio di S. Agostino di Roma. Chi fosse poi questo Generale, et ove risiedesse nella Spagna, se bene io non lo so di certo, tuttavolta io dico, che questo è quel Generale che si nomina in quell'Istromento fatto in Lisbona, parte della cui copia dassimo noi in quell'anno, sotto il num. 44 e tengo altresì, che forsi egli habitasse nel sopradetto Convento di Carvajal, già che si dice, che la detta Bolla originale ivi si conservi.

28 - Ma torniamo a raccontare altre gratie fatte da questo buon Pontefice all'Ordine nostro. Nel detto giorno dunque 26 d'aprile di questo suo primo anno, con un'altra sua nobile Bolla, sotto forma di Mare Magno, cioè a dire sottoscritta dal Papa e da 6 Cardinali, concesse moltissime gratie all'Ordine de gli Eremiti di S. Agostino della Toscana; ed è questa per appunto la quarta in ordine fra quelle d'Innocenzo IV appresso il P. Empoli nel suo Bollario, et è del seguente tenore: Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

29 - Dilectis filijs Priori et Fratribus Eremitis in Tuscia constitutis, tam praesentibus, quam futuris, Regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus Apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuislibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robor (quod absit) sacrae Religionis infringat. Ea propter, Dilecti in Dominio filij vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et domos vestras, in quibus Divino vacatis obsequio sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti Privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut Ordo Canonicus, qui secundum Deum et B. Augustini Regulam in Domibus ipsis auctoritate Apostolica institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascunque Possessiones, quaecunque Bona predictae Domus in presentiarum iuste ac canonice possident, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu alijs iustis modis, praestante Domino poterunt adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec proprijs duximus exprimenda vocalibus. Loca ipsa, in quibus prefatae Domus site sunt cum pertinentijs suis, videlicet cum Ecclsijs, Decimis, Hortis, Vineis, Olivetis, Pratris, Terris, Nemoribus, Usuagijs, Pascuis in Bosco, et plano, in aquis, et Molendinis, in vijs et semitis, et omnibus alijs libertatibus, et immunitatibus suis. Sane Novalium vestrorum, quae proprijs manibus, aut sumptibus coltis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de vestrorum animalium nutrimentis, nullus a vobis decimas exigere, vel extorquere praesumat. Liceat quoque vobis Clericos vel Laicos, liberos et absolutos e saeculo fugientes ad conversionem recipere, et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli Fratrum vestrorum post factam in Domibus vestris professionem, fas sit, sine Prioris sui licentia, nisi arctioris Religionis obtentu, de eisdem Domibus descidere; discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione, nullus audeat retinere. Insuper auctoritate Apostolica prohibemus, ne ullus Episcopus, vel qualibet alia persona ad Synodus vel Conventus forenses vos ire, vel iudicio saeculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris subiacere compellat; nec Domos vestras causa Ordines celebrandi, causas tractandi, vel aliquos Conventus publicos convocandi, venire praesumat. Nec regularem Prioris vestri electionem impediat, aut de instituendo vel removendo eo, qui pro tempore fuerit, contra statuta Ordinis vestri aliquatenus se intromittat. Illud adijcientes, ut scilicet Priores ipsi Episcopo, salvo Ordine suo, profiteri debeant, et contra statuta Ordinis sui nullam professione facere compellantur. Pro consecrationibus vero Altarium, vel Ecclesiarum, sive pro Oleo Sancto, vel quolibet Ecclesiatico Sacramento, nullus a vobis sub obtentu consuetudinis, vel alio modo quidquam audeat extorquere; sed haec omnia gratis Episcopi Diocesani impendant.

Alioquin liceat vobis quoscunque malveritis Catholicos adire Antistites gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentes, qui nostra freti authoritate, vobis quod postulatur impendant. Quod si Sedes Dioecesanorum Episcoporum forte vacaverit, interim omnia Ecclesiastica Sacramenta a vicinis Episcopis accipere libere et absque ulla contradictione, possitis; sic tamen, ut ex hoc in posterum proprijs Episcopis nullum praeiudicium generetur. Quia vero interdum propriorum Episcoporum copiam non habetis, si quos Episcopos Romanae Sedis (ut diximus) gratiam et communionem habentes, et de quibus plenam notitiam habeatis, per vos transire contigerit, ab eis benedictiones Vasorum et Vestium, consecrationes Altarium, auctoritate Apostolicae Sedis, recipere valeatis. Cum autem generale Interdictum terrae fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, dumodo causam non dederitis Interdicto, suppressa voce Divina Officia celebrare. Chrisma vero, Oleum Sanctum, consecrationes Altarium seu Basilicarum, ordinationes Clericorum, qui ad ordines fuerint promovendi, a Diocesanis suscipietis Episcopis, siquidem Catholici fuerint, et gratiam et communionem, sacrosanctae Romanae Sedis habuerint, et ea vobis voluerint, sine pravitate aliqua, exhibere. Prohibemus insuper, ut infra fines Parochiarum vestrarum, nullus, sine assensu Diocesanorum Episcoporum, et vestro, Capellam seu Oratorium, de novo costruere audeat, salvis Privilegijs Pontificum Romanorum. Ad haec novas et indebitas exactiones ab Archiepiscopis, Episcopis, Archidiaconis, seu Decanis, alisque omnibus Ecclesiasticis, saecularibusve personis a vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque in Ecclesijs vestris liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se in eisdem Eccleseijs sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati, vel interdicti fuerint, aut etiam publice Usurarij, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum a quibus Mortuorum corpora assumuntur. Decimas praeterea, et possessiones, ad ius Ecclesiarum vestrarum spectantes, quae a laicis detinentur, redimendi, et de manibus eorum liberandi, et ad Ecclesias, ad quas pertinent revocandi, libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeuente vero Generali Priore vestro, vel suorum quolibet successorum, nullus vobis qualibet subreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem Fratres communi consensu, vel Fratrum maior pars senioris consilij, secundum Deum et B. Augustini Regulam providerint eligendum.

Paci quoque et tranquillitati vestrae: paterna in posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate Apostolica prohibemus, ut infra clausuram locorum vestrorum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere, seu violentiam audeat exercere. Praeterea omnes libertates et immunitates a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, locis vestris concessas, necnon libertates et exemptiones saecularium exactionum a Regibus et Princibus, vel alijs fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti privilegio communimus. Decernimus, ut nulli omnino hominum praefatas Domos retinere perturbare, aut eorum possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed ea omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione, concessa sunt usibus omnimodis profutura: Salva Sedis Apostolicae auctoritate, Dioecesanorum canonica iustitia, et in supradictis Decimis, moderatione Concilij generalis. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica, saecularisve persona, hanc nostrae Constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove composita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate, reamque se Divino Iudicio, existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem ijsdem Domibus sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Signum Innocentij IV. Notas fac mihi Domine vias vitae. Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus. Ego Stephanus S. Mariae Transtyberim tit. S. Calixti Presb. Card. Ego Otho S. Nicolai in Carcere Diaconus Cardinalis. Ego Rainaldus Ostiensis et Vellitrensis Episcopus. Ego Rainierus S. Mariae in Cosmedin Diaconus Cardinalis. Ego Riccardus S. Angeli Diaconus Cardinalis. Ego Fr. Iacobus Episcopus Praenestinus. Datum Laterani per manum F. Iacobi de Ordine Fratrum Praedicatorum S.R.E. Vicecancellarij sexto Kal. Maij Indictione undecima, Incarnationis Dominicae Anno millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, Pontificatus vero Domini Innocentij Papae Quarti, Anno primo.

30 - Questa è per appunto la copia della Bolla concessa da Papa Innocenzo all'Ordine di S. Agostino nella Toscana, la quale è così ricca e ricolma di gratie e di favori singolari, che ben si conosce quanto egli il detto Ordine amasse. E perchè e desiderava e voleva, che in ogni modo li detti Padri godessero, senza alcun disturbo le dette gratie contenute nel dato Privilegio, perciò nel giorno seguente, cioè a dire alli 11 di maggio spedì un'altra Bolla diretta a tutti li Prelati della Chiesa di Dio, nella quale gli commandava, che dovessero fare con la loro autorità osservare da ogn'uno la detta Bolla, con tutto ciò, che conteneva a favore de' detti Religiosi; eccone la copia di quella, che registra nel suo Bollario il P. Empoli a carte 169 e si ritrova in Roma l'originale nell'Archivio dell'Ordine, et anche in Siena nell'Archivio di S.Agostino. Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

31 - Venerabilibus Fratribus, Archiepiscopis et Episcopis; et dilectis filijs Abbatibus, Prioribus, Decanis, Archidiaconis; et alijs Ecclesiarum Praelatis, ad quos litterae istae pervenerint salutem et Apostolicam Benedictionem, etc. Pium fore dignoscitur, ut gloriantibus in malitia per nos taliter obsistatur, quod repressis eorum insultibus, vacantes Divino cultui liberius possint in observantia mandatorum Domini delectari. Cum igitur dilectos filios Priores et Fratres Eremitas Ordinis S. Augustini de Tuscia digne velimus ex Apostolicae Sedis privilegio, quod eis de novo concessimus, spirituale consequi gaudium et temporalem obtinere profectum. Universitatem vestram rogamus et hortamur attente, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus eosdem, pro Divina et nostra reverentia, favoris opportuni praesidio prosequentes, eos, qui contra tenorem ipsius Privilegij, eisdem aliquas praesumpserint irrogare iniuras, vel iacturas, ut eis debitam satisfactionem impendant per censuram Ecclesiasticam monitione praemissa, cessante appellationis obstaculo, compellatis. Datum Laterani 5 Idus Maij, Pontif. nostri Anno primo.

32 - E fa di mestieri, che prima di quest'Anno il nostro Convento di Cingoli nella Provincia della Marca d'Ancona, fosse già stato fondato; perochè egli, come più antico, precede quello de' Padri Francescani, di cui scrive il Vadingo nel Tomo 4 de' suoi Annali dell'Ordine de' Minori all'anno di Christo 1399, num.31, che in quest'anno del 1244, a' 16 d'ottobre, fu stipolato un'Istromento di pace e di concordia fra la Terra di Cingoli e quella di Civitella, nel Convento di S. Francesco; laonde benchè non si sappia la prima origine, per lo meno siamo certi che fu fondato prima di quest'anno; hor molto più poi ciò si deve dire del nostro, che è più antico di quello. In questo Monistero stava di stanza S. Nicola da Tolentino l'anno 1266, in cui egli fu ordinato Sacerdote.

33 - Per la stessa ragione anche il Convento nostro di Iesi, Città cospicua e nobile nella medesima Provincia della Marca d'Ancona, si convince essere più antico di quest'anno; avvegnachè scrive il mentovato Vadingo nel Tomo 2, all'Anno di Christo 1292, num. 19, che il convento del suo Ordine nella detta Città di certo è più antico di quest'anno anch'egli, posciachè in quello si conserva una Bolla di Innocenzo IV, data in quest'anno: hor essendo poi questo preceduto dal nostro, bisogna dunque affermare che di certo quest'anno anch'egli precedesse nella sua fondatione; il che è tanto certo, che è commune traditione di quel Monistero che sia antico fin del 1100, per le ragioni, che sotto di quell'anno furono da noi prodotte. E qui terminiamo l'anno del 1244 nel nome del Signore.